Arrivano lo scudo penale per i vaccinatori e l’obbligo vaccinale per i sanitari; queste sono le principali novità del nuovo decreto-legge “anti-Covid”, in vigore dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, presumibilmente nella giornata di oggi, fino a venerdì 30 aprile – ad oggi ultimo giorno ufficiale di emergenza sanitaria.
Le novità riguardanti gli operatori sanitari
Per i somministratori del vaccino viene esclusa la punibilità quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nelle autorizzazioni per l’utilizzo. Costoro, ma non solo, con il nuovo provvedimento sono sottoposti a un obbligo stringente. Infatti, “gli esercenti delle professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali” sono obbligati a vaccinarsi.
Se i non vaccinati scelgono di mantenere tale status, per costoro sono previste delle sanzioni: ove possibile, il collocamento a mansioni, anche inferiori, che non comportino contatto con l’utenza, retribuite con il corrispondente trattamento economico; diversamente, si procede alla sospensione dal servizio, non retribuita, fino all’assolvimento dell’obbligo oppure, in mancanza, fino al termine del piano vaccinale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Zona gialla ancora sospesa
Per via dell’importante diffusione delle varianti, l’esecutivo ha deciso di tenere ancora sospesa la zona gialla per tutto il mese di aprile, rendendo le potenziali aree gialle in zone arancioni, come già sta accadendo nelle ultime settimane. Tuttavia, il decreto lascia la possibilità di modifiche in senso concessivo, nel caso di un positivo andamento dell’epidemia nonché di un buono stato per la vaccinazione di anziani e fragili, attraverso apposita deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Come la zona gialla, per tutto aprile rimarrà il coprifuoco dalle 22 alle 5, la possibilità di visitare uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale, in zona arancione. Allo stesso tempo, rimangono invariati i criteri per deliberare la zona rossa, tra cui l’incidenza di almeno 250 casi ogni 100.000 abitanti, estendibile sia dal Ministro della Salute che dai Presidenti di Regione in caso di aree con tale incidenza oppure con forte diffusione delle varianti.
Svolgimento dell’attività didattica
Altro punto forte del decreto è lo svolgimento della didattica in presenza dalla scuola per l’infanzia fino alla prima classe della scuola secondaria di primo grado in tutta Italia, senza alcuna possibilità di deroga tramite apposite ordinanze dei Governatori di Regione. Per la seconda e terza media, invece, si applicherà la didattica a distanza in zona rossa ma quella in presenza nelle zone arancioni e bianche. Per gli istituti secondari di secondo grado, sono previste forme flessibili, a condizione che l’attività in presenza sia garantita almeno al 50% fino al massimo del 75%, destinando la restante scolaresca alla didattica a distanza. Ad alunni con disabilità e bisogni educativi speciali è sempre garantita l’attività in presenza, a patto che sia assicurato il collegamento da remoto con gli altri alunni della classe.
Modifiche sullo svolgimento dei concorsi pubblici
Il Consiglio dei Ministri di ieri era molto atteso anche per le nuove decisioni riguardanti le modalità di svolgimento per i concorsi pubblici, che hanno subito modifiche sostanziali.
Rispetto al precedente protocollo validato dal Comitato Tecnico-Scientifico, sparisce il tetto di 30 partecipanti a ogni sessione. Invece, rimane l’obbligo di un referto con esito negativo dopo tampone molecolare o rapido, eseguito non oltre 48 ore precedenti allo svolgimento della prova, insieme alla dislocazione dei candidati in sedi decentrate a livello regionale e/o provinciale. Altri cambiamenti introdotti sono la durata massima di un’ora per le prove e l’obbligo di mascherina FFP2.
Nei concorsi in tempio di pandemia, principio cardine è l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali per i concorsi già banditi per cui non sia stata svolta alcuna prova. Per questi ultimi, sono valutabili i titoli e, facoltativamente, anche le esperienze professionali per l’ammissione alle successive fasi, con l’attribuzione di punteggio, conteggiato in quello finale. Nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, le amministrazioni possono prevedere una sola prova scritta e una eventuale prova orale.
Per i concorsi che saranno banditi durante lo stato di emergenza, invece, le amministrazioni potranno svolgerli tramite una sola prova scritta e una eventuale prova orale. Durante il periodo di emergenza, l’applicazione di queste metodologie sarà facoltativa per le amministrazioni banditrici, ma diventeranno strutturali nel periodo successivo all’emergenza: prove tramite strumenti informatici e digitali; una sola prova scritta e una prova orale per il reclutamento di personale non dirigenziale; valutazione titoli ed esperienze professionali, con determinazione di punteggio utile all’ammissione alle fasi successive.